mercoledì 21 novembre 2012

Interpellanza urgente su ricongiunzione dei contributi pensionistici

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01748
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
la ricongiunzione dei contributi pensionistici, introdotta con la legge 7 febbraio 1979 n. 29, consiste nell'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in differenti settori di attività, al fine di ottenere un'unica pensione calcolata su tutti i contributi versati;
di recente l'articolo 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha modificato la disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici con lo scopo di armonizzare le norme previste nei diversi regimi pensionistici. In particolare il comma 12-septies ha disposto, a decorrere dal 1o luglio 2010, Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01748
presentata da
LINO MISEROTTI
mercoledì 21 novembre 2012, seduta n.721


I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:

la ricongiunzione dei contributi pensionistici, introdotta con la legge 7 febbraio 1979 n. 29, consiste nell'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in differenti settori di attività, al fine di ottenere un'unica pensione calcolata su tutti i contributi versati;

di recente l'articolo 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha modificato la disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici con lo scopo di armonizzare le norme previste nei diversi regimi pensionistici. In particolare il comma 12-septies ha disposto, a decorrere dal 1o luglio 2010, l'applicazione alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutiva, esclusive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 e 5 della legge n. 29 del 1979 e l'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato secondo specifiche tabelle;

l'introduzione dell'onerosità provoca gravi disagi per una vasta platea di lavoratori e lavoratrici che aspirano alla pensione e che invece, per raggiungere tale obiettivo, si trovano costretti a pagare spesso cifre elevate e difficilmente sostenibili;

ad oggi se un lavoratore può vantare complessivamente, tra le diverse gestioni presso cui è stato assicurato, un'anzianità contributiva e un'età anagrafica sufficienti a realizzare il diritto alla pensione, di fatto non può esercitare tale diritto a causa dell'esosità degli oneri di ricongiunzione richiesti;

bisogna inoltre evidenziare che l'introduzione dell'onere incide negativamente anche sulle scelte effettuate nel passato dai lavoratori che, in base alla normativa in vigore dal 1958, e confermate negli anni dall'INPS, hanno deciso di non effettuare la ricongiunzione, al tempo gratuita, attendendo l'avvicinarsi della fine dell'attività lavorativa;

in molti casi i lavoratori che non possono sostenere gli oneri di cui sopra devono ricorrere alla totalizzazione, istituto alternativo alla ricongiunzione che, pur essendo gratuito, dà origine a pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo e che quindi risultano di minore entità;

l'onerosità risulta incoerente, tra l'altro, con quanto disposto nel decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «Salva Italia» che, all'articolo 21, prevede la soppressione, dal 1o gennaio 2012, dell'INPDAP e dell'ENPALS e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede agli enti soppressi in tutti i rapporti attivi e passivi;

appare urgente e improcrastinabile affrontare e risolvere la questione legata alle ricongiunzioni onerose che, secondo le stime del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interessa 600 mila lavoratori (ovvero 30 mila lavoratori l'anno fino al 2022) -:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere le opportune iniziative, per correggere la normativa relativa alla ricongiunzione onerosa dei contributi pensionistici descritta in premessa, al fine di impedire il protrarsi delle disparità di trattamento introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2010 che penalizza gravemente moltissimi lavoratori e lavoratrici, ledendone i diritti acquisiti alla ricongiunzione gratuita.

(2-01748)
«Miserotti, Romele, Cicu, Petrenga, Porfidia, Speciale, Cosenza, Urso, Scalia, Scalera, Garagnani, Beccalossi, Renato Farina, Di Centa, Nola, Rosso, Proietti Cosimi, Centemero, Taddei, Cazzola, Fedriga, Tommaso Foti, Munerato, Ghiglia, Gidoni, Di Cagno Abbrescia, Negro, Rainieri, Pezzotta, Meroni, Galli, Binetti, Di Giuseppe, Granata, La Loggia, Mussolini, Vignali, Brancher, Alberto Giorgetti, Crosetto, Rotondi, Scajola, Milanese, Bergamini, Craxi, Distaso, Prestigiacomo, Lorenzin, Meloni, Misuraca».